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CONTRATTO
DI APPALTO
PER IL RIFACIMENTO DI FACCIATE E/O ALTRE
OPERE DI MANUTENZIONE
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Tra
___________________________,
sede (o residenza o domicilio) in ___________________ Via o piazza ______________________
in persona di ________________________________________________
(qui di seguito per brevità denominato il Committente)
e
_____________________con
sede in____________________Via , iscritta al registro delle Imprese di
………….al n. ………………, in persona di________________________________________________
(qui di seguito per brevità l'Impresa)
premesso che
-
Il Committente intende affidare ad un Impresa l'esecuzione dei lavori
di appalto di seguito descritti;
-
L'Impresa dichiara di essere a conoscenza del progetto del Committente
e di disporre della esperienza, tecnologia, fondi e personale necessari
per la buona esecuzione di tali lavori;
Ciò
premesso si conviene quanto segue:
1)
Oggetto dell’Appalto
Il Committente
con il presente contratto affida all'Impresa, che accetta, l'esecuzione
/dei seguenti lavori/ (opp) dei lavori descritti in capitolato, che viene
allegato, come parte integrante del presente atto:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
L'appalto
comprende tutte le operazioni e forniture necessarie per l'esecuzione
del presente appalto, anche se non indicate nel progetto, che siano necessarie
per la buona esecuzione di tali lavori.
2)
Disciplina dell’appalto
Il
presente appalto è disciplinato dalle pattuizioni di cui al presente contratto
e, per quanto in esse non previsto o da esse non derogabile, dalle disposizioni
di legge;
3)
Documenti Contrattuali
Costituiscono
parte integrante del presente contratto (barrare le voci che interessano):
-
il
capitolato;
-
il progetto esecutivo;
-
il
programma dei lavori
-
la
concessione edilizia ove prescritta; o la DIA;
-
l'elenco
dei prezzi unitari indicati dall'Impresa;
-
[il
progetto esecutivo delle strutture in cemento armato, ove prescritto]
In
caso di divergenza tra due o più documenti che si riferiscono ad una determinata
questione, l'Impresa avrà diritto di richiedere al Committente di indicare
prontamente a quale di essi egli è tenuto ad attenersi.
4)
Corrispettivo
~ il
corrispettivo dell'appalto è convenuto a forfait in L. ………...
~
il
corrispettivo dell'appalto è convenuto a misura. Le opere saranno compensate
in base all'elenco dei prezzi unitari sopra indicato.
In tal ultimo caso l'importo di L. ………indicato
dall'Impresa non sarà vincolante per le parti ed il corrispettivo dei
lavori varierà in più o in meno a seconda della quantità effettiva di
opere eseguite. Ad esso andranno applicati i prezzi unitari di cui sopra.
Tale corrispettivo non comprende i costi relativi all'esecuzione
del piano di sicurezza, in quanto a carico del Committente.
5)
Revisione dei prezzi
Il
corrispettivo dell'appalto sarà soggetto a revisione in caso di aumento
del costo della vita risultante dall'indice nazionale del costo della
vita per le famiglie di operai impiegati del mese del rispettivo pagamento
rispetto al mese di stipula del contratto.
E':
fisso ed invariabile. Esso non potrà essere modificato per qualsiasi motivo,
tra cui per difficoltà di esecuzione impreviste o imprevedibili derivanti
da fattori geologici e di qualsiasi altro genere, così come in caso di
aumenti o diminuzioni del costo dei lavori o manodopera, trasporti, di
modifiche delle imposte dirette e indirette, legislazione corso dei cambi
e così via.
6)
Termini di pagamento
Nel
corso dell'esecuzione dei lavori saranno effettuati dal Committente all'Impresa
pagamenti di acconti sul corrispettivo dell'appalto nella seguente misura:
-
un
primo acconto nella misura del….% contro rilascio di garanzia come di
seguito previsto;
-
ulteriori acconti ciascuno entro trenta giorni dall'emissione
da parte del Direttore dei Lavori di stato di avanzamento lavori, previa
detrazione da esso di una trattenuta del…% per il rimborso del primo acconto.
-
- Il corrispettivo sarà dovuto solo in caso di ultimazione
dei lavori e loro accettazione [da parte del Committente]. In difetto
gli acconti dovranno essere restituiti. eccetto per le opere che risultino
utili
7)
Programma di esecuzione dei lavori
Le
parti convengono che il rispetto, da parte dell'Impresa, del programma
di lavori costituisce elemento essenziale del presente contratto salvo
motivi di particolare gravità, [che il Committente dovesse accettare],
I
lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre il ………..
Per
ogni giorno di ritardo da parte dell'Impresa sul termine di ultimazione
dei lavori, eccetto ove esso non sia ad esso imputabile, l'Impresa corrisponderà
una penale di L. …………….senza pregiudizio al diritto del Committente di
avvalersi degli altri rimedi previsti dal presente contratto.
8)
Nomina del Direttore dei Lavori, Responsabile dei Lavori, Coordinatore
della Sicurezza dei Lavori
Il
Committente [nomina il Direttore dei Lavori] non nomina né si riserva
di nominare un Direttore dei Lavori [il signor…..……………., domiciliato in
…………………… …..] [Esso] [Egli] Il Committente avrà tra gli altri il potere
di controllare che l'esecuzione dell'opera avvenga secondo il progetto,
le presenti pattuizioni e a regola d'arte e potrà [dare istruzioni all']
richiamare Impresa [di] ad attenersi ad essi tra cui relativamente a ciascun
singolo lavoro modalità di esecuzione, tempistica, cautele e così via.
Tra [i compiti del Direttore dei Lavori ] le sue facoltà rientrerà:
-
la verifica della regolarità del progetto e degli altri
documenti contrattuali;
-
l'approvazione
di progetti esecutivi ove a carico dell'Impresa;
-
coordinamento
tra tali lavori e altri lavori, forniture o installazioni affidati dal
Committente a terzi;.
-
la
misurazione delle opere;
-
la
redazione della contabilità e degli stati di avanzamento;
-
la
comunicazione all'Impresa delle varianti disposte dal Committente o delle
varianti necessarie che, in entrambi i casi, dovranno essere approvati
[e] per iscritto dal Committente e di cui copia sarà consegnata all'Impresa;
-
la verifica dell'osservanza del programma dei lavori e l'intervento
[per porre] affinché ove possibile venga posto rimedio a ritardi;
-
la trasmissione al Committente degli stati di avanzamento
da esso liquidati;
-
la
comunicazione al Committente delle contestazioni eventualmente mosse dalla
Impresa alle proprie istruzioni;
-
la
redazione del verbale di ultimazione dei lavori, del conto finale e l'assistenza
al collaudo;
-
il
coordinamento della progettazione ed esecuzione da parte di più appaltatori.
L'Impresa
[dovrà richiedere] richiederà di regola immediata conferma scritta di
eventuali [istruzioni] indicazioni verbali del Direttore dei Lavori o
in sua assenza del committente. In assenza di essa, l'ordine o le istruzioni
verbali [non] potranno da essa essere provati diversamente.
L'Impresa
avrà facoltà di sollevare obiezioni agli ordini [ed istruzioni] e indicazioni
[al Direttore dei Lavori o in sua assenza] del Committente. Tali obiezioni
dovranno essere formulate [per iscritto] prima dell'esecuzione degli stessi
e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento delle istruzioni
[scritte].
[Ove
possieda i requisiti di cui all'art. 10 del d. lgs. 494/96, il Direttore
dei Lavori] [Il committente] Sarà nominato allo stesso tempo un responsabile
ai fini della sicurezza e coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione
dei lavori.
L'Impresa
ha fornito al Committente le informazioni previste dall'art. 3 co. 8°
del d. lgs. 494/96.
L'Impresa
dichiara di non aver ricevuto dal Committente informazioni sui rischi
specifici relativi agli impianti e manufatti dei luoghi di lavori in osservanza
della normativa di cui al d.lgs. n. 626/94 integrato dal d.lgs n. 242/96.
Il
[Direttore dei Lavori] e Responsabile ai sensi dell'art. 2 del d. lgs.
494/96, sarà tenuto ad attenersi ai principi e alle misure generali di
tutela indicate nell'art. 3 del d. lgs. 626/94 affinchè la sicurezza venga
integrata nella progettazione esecutiva dell'opera o a valutare i rischi
ed eliminarli o, se ciò è impossibile, a ridurli al minimo.
Il
Responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 494/96 sarà tenuto
a trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente prima
dell'inizio dei lavori la notifica preliminare elaborata conformemente
all'allegato III di detto decreto legislativo e successivamente gli eventuali
aggiornamenti.
9)
Capo cantiere
l'Impresa
affida la Direzione del proprio cantiere [al Signor]……… alla persona (capo
cantiere) il cui nominativo sarà da esso comunicato per iscritto al Committente.
Il
capo-cantiere dovrà:
-
essere
reperibile per tutta la durata dei lavori;
-
curare
l'organizzazione del cantiere e la disciplina dello stessa compreso il
divieto di accesso a chi non autorizzato e l'allontanamento di chi [ad
avviso suo o del Direttore dei Lavori] non giovasse al buon svolgimento
dei lavori
- l'osservanza
di ogni disposizione di sicurezza e diretta ad evitare infortuni e danni.
10)
Obblighi del Committente
Sono
a carico del Committente
-
l’ottenimento
di ogni prescritta concessione e autorizzazione amministrativa;
-
lo
svolgimento di ogni pratica amministrativa;
-
la
corresponsione delle tasse, e ogni versamento dovuto per dotare l’immobile
delle utenze definitive (energia elettrica, acqua potabile, gas, telefono,
trasmissioni telematiche e allacciamento alla rete di fognatura);
-
il
progetto esecutivo dei lavori, ivi compreso i cementi armati ove rientrino
nei lavori appaltati.
11)
Obblighi dell’Impresa
All'Impresa
compete l'organizzazione e la disciplina del cantiere, la esecuzione dei
lavori in base alle pattuizioni contrattuali, alle prescrizioni di legge
e alle regole dell'arte, e lo svolgimento degli stessi secondo il programma
di lavori pattuito e in genere ogni altra attività necessaria per la buona
e tempestiva esecuzione ed ultimazione dei lavori.
Tra
tali obblighi Vi sono:
-
l'assunzione di dipendenti e il ricorso [a] ai consulenti
necessari per l'esecuzione dei lavori;
- l'osservanza
delle norme in materia di lavoro relativamente ai propri dipendenti;
- l'applicazione
agli stessi delle condizioni normative e retributive di cui agli accordi
economici collettivi di lavoro;
-
l'osservanza
delle prescrizioni in materia di sicurezza, protezione e assicurazione
dei dipendenti;
-
la
fornitura di tutti i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori
-
la
fornitura a sua cura e spese di tutte le opere provvisionali e dei mezzi
d'opera necessari per la buona esecuzione dei lavori;
-
l'esecuzione
degli allacciamenti provvisori per i servizi di acqua, energia elettrica
e fognature, la raccolta e consegna agli uffici competenti delle campionature
da sottoporre ad analisi;
-
consentire
l'accesso al cantiere agli altri appaltatori e/o fornitori del Committente;
-
il
carico, scarico e deposito dentro al cantiere dei materiali necessari;
-
la
sorveglianza del cantiere;
-
la
pulizia del cantiere e lo sgombero a lavori ultimati;
-
l’esecuzione,
ove richiestone, di lavori in economia, non compresi nei lavori appaltati,
in appoggio ad altri appaltatori o fornitori del Committente;
-
la
segnalazione al Direttore dei Lavori di difetti o errori nel progetto
e/o nelle istruzioni da esso impartitegli, eccetto qualora tale difetto
o errore sia rilevabile dall'Impresa con l'uso della normale diligenza.
12)
Consegna dei lavori
[La consegna
dei lavori dal Committente all'Impresa avverrà il giorno……..][ I lavori
saranno ultimati il ………]
Di
tale consegna sarà redatto verbale sottoscritto da entrambe le parti.
In caso di mancata presenza dell'Impresa, Il Committente farà intervenire
un ingegnere libero professionista, il quale attesti la impossibilità
di consegna per assenza dell'Impresa e controfirmi il verbale. Il Committente
avrà la facoltà, decorsi inutilmente [cinque] dieci giorni lavorativi
da tale data senza che l'Impresa si presenti senza giustificato motivo
per ricevere con debito preavviso la consegna, di risolvere il contratto
e di chiedere il risarcimento dei danni.
L'Impresa
dovrà effettuare entro [cinque] dieci giorni lavorativi [dalla consegna]
da tale data eventuali osservazioni, in difetto si riterrà che essa non
abbia rilievi al riguardo.
13)
Varianti in corso d’opera
Non
è consentito all'Impresa di effettuare varianti, o comunque aggiunte ai
lavori, che non abbiano riportato la precedente autorizzazione scritta
o verbale del Direttore dei Lavori e del Committente.
L'Impresa
ha l'obbligo di eseguire le varianti richieste dal Committente sempre
che non modifichino sostanzialmente la natura dei lavori o le caratteristiche
tecniche dei lavori o non esulino dall'ambito di competenza dell'Impresa
stessa. L'esecuzione di tali varianti o aggiunte dà diritto all'Impresa
di ottenere il pagamento dei lavori ulteriori eseguiti alle stesse condizioni
contrattuali. Le varianti necessarie potranno essere eseguite solo previa
comunicazione effettuata dalla parte, che ne abbia individuato la necessità
all'altra, e sempre che tale ultima parte non abbia sollevato eccezioni.
Qualsiasi
[altra] disposizione di legge diversa da quanto sopra previsto e derogabile
è qui derogata.
Qualora
le varianti comportino un aumento dei lavori, esse potranno comportare
un nuovo termine di ultimazione dei lavori.
14)
Recesso
Il
Committente potrà recedere dal contratto in tutto o in parte o ridurne
l'oggetto prima dell'inizio della sua esecuzione o durante la stessa.
In tal caso il Committente dovrà corrispondere all'Impresa il corrispettivo
per i lavori eseguiti e rimborsarle le ragionevoli spese documentate già
effettuate per gli ulteriori lavori, [restando escluso] oltre il mancato
guadagno per la parte dell'appalto non ancora eseguita.
15)
Vizi e difformità
L'Impresa
eseguirà i lavori con la massima diligenza professionale secondo i più
alti livelli tecnici e a regola d'arte.
L'Impresa
risponderà nei confronti del Committente per eventuali difetti , mancanza
di qualità, inidoneità allo scopo e non conformità e si obbliga a tenere
il Committente indenne da qualsiasi pretesa o richiesta di terzi che si
ritenessero danneggiati dall'attività da essa svolta nell'esecuzione del
presente appalto.
In
particolare l'Impresa si obbliga ad eseguire i necessari lavori di riparazione
e completamento.
I
vizi occulti dovranno essere denunciati entro 4 (quattro) mesi dalla scoperta
e la garanzia è fornita dall'Impresa per gli eventuali vizi che abbiano
a manifestarsi nei [cinque] tre anni dalla consegna. I rimedi previsti
a favore della Committente dall'art. 1668 c.c. spettano anche in assenza
di colpa dell'appaltatore.
Qualora
l'Impresa sia richiesta di eliminare vizi e non vi provveda entro [30]
15 giorni lavorativi dalle richiesta o, ove essi richiedano maggior tempo
non vi proceda celermente, essa autorizza sin da ora il Committente a
farli eseguire da terzi purché riceva un preavviso di sette giorni lavorativi,
[senza nessun altra formalità], subendo la riduzione del prezzo e rimborsando
al Committente gli eventuali ulteriori costi. [e]Essi potranno essere
detratti dal saldo dovuto o in difetto daranno diritto al Committente
di ottenerne il rimborso diretto dalla Impresa.
Il
Committente potrà risolvere il contratto non solo ove l'opera sia inadatta
alla propria destinazione, ma in ogni altro caso previsto dalla successiva
clausola risolutiva espressa. Al Committente spetterà la scelta tra i
rimedi indicati all'art. 1668 cod. civ. o di avvalersi cumulativamente
di alcuni di essi, ove consentito dalla normativa applicabile.
16)
Responsabilità decennale
Qualora
nel corso di dieci anni dalla ultimazione dei lavori, essa per vizi o
non conformità dei lavori rovini in tutto o in parte, oppure presenti
evidenti pericoli di rovina o vizi che incidano negativamente in maniera
profonda [sugli elementi essenziali di struttura e/o] sulla funzionalità
dell'opera impedendo che essa fornisca la normale utilità e/o consenta
il normale godimento, il Committente potrà avvalersi a danno dell'Impresa
di uno qualsiasi dei rimedi di cui all'art. 1668 e pertanto richiedere,
in aggiunta ai danni, la risoluzione del contratto o la riduzione del
prezzo o la ricostruzione dell'opera da parte dell'Impresa o far procedere
da terzi all'eliminazione dei difetti senza indugio con i relativi costi
a carico dell'Impresa.
17)
Collaudo
Il
collaudo sarà compiuto, e verbalizzato dal collaudatore designato dal
Committente, entro [20] 12 giorni lavorativi dalla data di ultimazione
dei lavori. L'Impresa sarà invitata a presenziare. Il collaudo ha per
obiettivo di verificare l'esecuzione dell'opera a regola d'arte e secondo
le disposizioni di legge e regolamentari, [e] le norme tecniche e le regole
dell'arte e in conformità al contratto e alle varianti legittimamente
apportate. L'Impresa [può] sarà libera di formulare riserve.
Il
collaudo può essere richiesto dal Committente relativamente ad una singola
parte dei lavori utilizzabile autonomamente. Le parti convengono che il
collaudo comporterà l'accettazione solamente dei vizi apparenti che risultano
dal verbale. E' espressamente esclusa qualsiasi accettazione tacita e
presunta anche in caso di presa in consegna effettuata senza formulare
riserve, posto che le parti sin da ora pattuiscono che qualsiasi presa
in consegna deve intendersi con riserva di ogni successiva verifica.
18)
Divieto di subappalto
E'
vietato qualsiasi subappalto dall'Impresa a terzi, anche solo di una parte
del presente contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta del
Committente.
19)
Confidenzialità
L'Impresa
si obbliga a trattare in via riservata tutte le informazioni, non solo
così espressamente indicate ma che abbiano tale natura intrinseca, che
otterrà dal Committente o da terzi, così come i dati ed elementi che essa
acquisirà nel corso dell'adempimento del presente incarico.
Essa
si obbliga a far sottoscrivere analogo impegno di confidenzialità ai propri
dipendenti e collaboratori esterni che possano avere accesso a tali informazioni.
20)
Accettazione dell’opera
I
lavori appaltati si intendono accettati [dal Committente] in assenza di
[solamente a seguito di esplicita] dichiarazione in senso contrario [da
essa] effettuata per iscritto, dal committente entro 15 giorni lavorativi
dalla cessazione del cantiere dell'impresa.
21)
Obbligo di custodia
Dalla
consegna del cantiere, ricevuta prima dell'inizio dei lavori, sino alla
loro riconsegna al Committente l'Impresa assume tutti gli obblighi di
custodia dell'opera e di sicurezza delle persone che transitano sotto
di esso o nelle sue adiacenze, [compresa la manutenzione ordinaria]
22)
Clausola risolutiva espressa
Ciascuna
parte potrà risolvere il contratto con effetto immediato in base alla
presente clausola risolutiva espressa mediante comunicazione scritta inviata
all'altra della propria intenzione di avvalersi della presente clausola
ove si verifichi uno dei seguenti eventi:
-
qualora
nel corso dei lavori risulti che non viene osservato [dall'Impresa], senza
alcun giustificato motivo obiettivo, il programma dei lavori e tale ritardo
sia rilevante;
-
qualora
durante i lavori emerga che l'Impresa non [li] esegue i lavori a regola
d'arte;
-
qualora
non venga rispettato il termine di ultimazione dei lavori e siano inutilmente
decorsi da ess[i]o 15 giorni lavorativi;
- [in
caso di cambiamento nella titolarità dell'Impresa (o della maggioranza
delle azioni della stessa), anche per effetto di successione[;] che riduca
la sua affidabilità;
-
in
caso di cambiamento nella direzione dell'Impresa che [il Committente ritenga]
[non sia]oggettivamente non soddisfacente;
-
qualora
l'Impresa dovesse subire [uno o più] protesti; salvo ove sia manifesto
che sono state erroneamente elevati, o procedure esecutive o istanze [di]
non manifestamente infondate di procedure concorsuali, o deliberasse la
propria liquidazione volontaria;
-
in caso di inadempimento dell'Impresa che menomi la fiducia
[del Committente] circa i suoi futuri adempimenti;
-
in
caso di inadempimento di una qualsiasi delle clausole di cui ai n 7, 11,
12, 13, 15, 18, 19, 21, 24 di cui al presente contratto.
23)
Sospensioni e ripresa dei lavori
I
lavori dovranno essere sospesi per effetto dell'ordine del [Direttore
dei Lavori o in sua assenza] del Committente, tra cui in caso di avversità
atmosferiche, o per motivi non imputabili all'Impresa, che possano recare
pregiudizio alla loro esecuzione. In tal caso il termine di ultimazione
sarà conseguentemente prorogato.
Ove
la sospensione sia limitata ad alcune parti dei lavori, [il Direttore
dei Lavori] occorrerà determin[erà]are se ciò comporta o meno la necessità
di una proroga dei termini.
La
sospensione dei lavori non potrà essere disposta dal Committente, al di
fuori di situazioni di necessità, se non per motivi gravi e obiettivi
che [saranno indicati]. andranno contestualmente specificati.
La
sospensione dei lavori per motivi non dovuti all'Impresa darà diritto
[all'Impresa] ad essa, anche ove ecceda il termine di 30 giorni, solo
ad un indennizzo, escludendosi la risoluzione del contratto [se non] eccetto
ove sia evidente che l'appalto così come convenuto non potrà avere esecuzione.
Qualora
[la] una rilevante sospensione dei lavori sia causata dall'Impresa senza
ragionevole motivo oppure [egli ad avviso del Direttore dei Lavori o in
sua assenza del] il Committente rallenti ingiustamente i lavori e non
li riprenda a un ritmo normale decorsi 7 giorni lavorativi da diffida
scritta, il Committente potrà risolvere il contratto ed affidarne la prosecuzione
ad altra impresa.
24)
Verifica in corso d’opera
Nel corso
della durata del contratto, il [Direttore dei Lavori o in sua assenza
del] Committente effettuerà controlli tra i quali l'andamento degli stessi,
la loro tempistica, le modalità di esecuzione dei lavori segnalando all'Impresa
le opere o le modalità di loro esecuzione che egli ritenga non conformi
alle pattuizioni contrattuali, a norme di sicurezza, a disposizioni di
legge o regolamentari e alle regole dell'arte. L'Impresa eliminerà tali
irregolarità procedendo ove necessario al loro rifacimento anche qualora
non condivida tali rilievi, nel qual caso formulerà riserva.
Qualora
l'Impresa non [ottemperi] dia corso alle indicazioni [all'istruzioni]
del Direttore dei Lavori o in sua assenza del Committente in tal senso,
il Committente avrà facoltà di farvi provvedere da terzi previa l'effettuazione
di misurazioni o prove, alle quali l'Impresa sarà stata invitata ad assistere.
25)
Ultimazione dei lavori e conto finale dei Lavori
L'Impresa
è tenuta a comunicare al [Direttore dei Lavori o in sua assenza del] Committente
l'avvenuta ultimazione dei lavori. Il [Direttore dei Lavori] Committente
redigerà, entro [trenta] dodici giorni dal ricevimento di tale comunicazione,
il processo verbale relativo a tale ultimazione dei lavori invitando l'Impresa
ad assistervi e attesterà l'ultimazione dei Lavori, ove effettivamente
avvenuta. Essa non vale quale collaudo e sarà seguita da esso, quando
possibile.
Entro
i trenta giorni successivi all'esito positivo del collaudo, il [Direttore
dei Lavori o in sua assenza del] Committente redigerà e consegnerà alle
parti il conto finale dei lavori, che terrà conto dell'indicazione del
prezzo contrattuale, del compenso per eventuali varianti, della esecuzione
o meno di lavori da parte dell'Impresa, di eventuali difetti o non conformità,
di eventuali sospensioni e ritardi nei lavori, dell'osservanza o meno
del programma dei lavori e delle domande e riserve dell'appaltatore della
relativa incidenza economica.
26)
Pagamento del saldo
Il Committente
effettuerà il pagamento all'Impresa del saldo derivante dal conto finale
entro i venti giorni lavorativi successivi al ricevimento dello stesso,
salvo ove ritenga che il [Direttore dei Lavori o in sua assenza del] Committente
sia incorso in errori di calcoli o che sussistano altri motivi che giustifichino
il mancato pagamento o il pagamento di un importo inferiore.
In caso
di ingiustificato ritardo in tale pagamento decorreranno su di esso gli
interessi al tasso legale.
27)
Modifiche al presente contratto
Ogni modifica
al presente contratto dovrà essere effettuata in forma scritta a pena
di nullità.
28)
Registrazione
le parti
dichiarano che:
[] essendo
i compensi di cui al presente contratto soggetti all'Imposta sul Valore
Aggiunto ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche,
il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a tassa fissa
ai sensi degli artt. 538 del DPR 26 ottobre 1972 n. 634 e successive modifiche;
[] il
Contratto sarà sottoposto a registrazione a termine fisso, e la tassa
di registrazione sarà a carico di ___________________
29)
Risoluzione delle controversie
Qualsiasi
controversia che dovesse insorgere tra le parti, comunque relativa al
presente contratto traente origine dalla stessa, comprese quelle inerenti
alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà deferita
alla decisione in via rituale in diritto di un arbitro unico da nominarsi
e che opererà in base al regolamento per arbitrato nazionale rituale accelerato
della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea in vigore alla
data del ricorso in arbitrato, che le parti espressamente dichiarano di
accettare.
Tale decisione
sarà resa in diritto in base a tale regolamento arbitrale e nel rispetto
delle norme inderogabili e dei principi di ordine pubblico. La procedura
avrà sede in Milano all'indirizzo che sarà determinato dal Collegio arbitrale.
30)
Perizia tecnica vincolante
Ove nel
corso dei lavori sorga la necessità di una decisione urgente di natura
tecnica, ciascuna parte potrà chiedere alla Delegazione Italiana della
Corte Arbitrale Europea la nomina immediata di un perito il quale adotterà
tale decisione, dopo aver sentito le parti, nello spazio di pochi giorni.
Tale decisione sarà provvisoriamente vincolante per le parti sino a che
venga modificata nel corso dell'eventuale contenzioso.
Ove la
decisione urgente da adottare non sia di natura tecnica , le parti conferiscono
sin da ora mandato ad un terzo neutrale, da nominarsi e che opererà in
base al Regolamento di arbitrato irrituale della Delegazione Italiana
della Corte Arbitrale Europea, di procedere alla determinazione della
questione mediante arbitrato irrituale . Dopo la determinazione dello
stesso, la parte che non lo accetti potrà sottoporre il merito ex novo
ad arbitrato rituale in base alla precedente clausola 29, o ove non consentito,
al Giudice ordinario. Fino alla decisione dello stesso, la determinazione
del terzo mandatario sarà vincolante per le parti.
Luogo
e data
IL
COMMITTENTE
L'IMPRESA
___________________
____________________
Per
accettazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. delle precedenti
clausole n. 3,5,7,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,23,24,28,29 e 30.
Luogo
e data
IL
COMMITTENTE
L'IMPRESA
___________________
____________________
|