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REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE ASSISTITA DI CONTROVERSIE SOCIETARIE

della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea

Il presente regolamento disciplina la conciliazione delle controversie nazionali e internazionali di natura commerciale che derivano da rapporti o attività in senso lato relative a rapporti tra soci, tra soci e società, tra amministratori, sindaci e liquidatori da un lato, e soci e società dal'altro, di cui al D.Lgs. 5/2003. Eventuali norme imperative della legge applicabile prevarranno e sostituiranno qualsiasi previsione del presente regolamento, ove esistesse un conflitto tra di esse.

 



1.1

Domanda di Conciliazione

Una delle parti di un patto di conciliazione o, anche in assenza di esso, chi desideri sottoporre a conciliazione una controversia disciplinata dal regolamento di conciliazione della Corte Arbitrale Europea, dovrà farne richiesta - per le conciliazioni di controversie internazionali - alla Sezione Conciliazione della Corte, che ha sede presso di essa a Strasburgo e che è regolata dal regolamento internazionale di conciliazione della Corte al quale per tali controversie viene pertanto fatto riferimento. Ove si tratti di una controversia tra parti entrambe residenti o domiciliate in Italia o che le parti abbiano deciso che venga amministrata dalla Delegazione Italiana, essa sarà disciplinata dal Regolamento della Sezione di Conciliazione costituita dalla Delegazione Italiana che ha sede presso la Delegazione Italiana e che è diretta da un Comitato Esecutivo, il quale la disciplina come qui di seguito previsto.

 

1.2

La domanda di conciliazione dovrà contenere:

- nome, denominazione e sede legale delle parti;
- una descrizione dei fatti e dei documenti a fondamento dei fatti;
- la descrizione della lite;
- la indicazione dal punto di vista del richiedente sulla questione/i controversa/e;
- una copia del patto di conciliazione, se esistente;
- la proposta del richiedente per la risoluzione della controversia;
- il nome del rappresentante del richiedente debitamente autorizzato a partecipare alla conciliazione e a vincolare il richiedente, unitamente al nome delle altre persone che lo assisteranno;
- il nome dell'avvocato che rappresenterà il richiedente;
- il nome degli esperti che potranno essere chiamati a sostenere il punto di vista del richiedente;
- la durata di tempo che il richiedente ritiene che gli occorra per presentare il suo punto di vista durante la prima udienza di conciliazione;
- i nomi delle persone che il richiedente chiede siano ascoltati all'udienza di conciliazione, precisando i settori specifici sui quali saranno chiamati a esprimersi;
- i criteri proposti per la scelta del conciliatore;
- i nomi di tre possibili conciliatori da esso proposti;
- una copia della richiesta di conciliazione, spedita alle altre parti con lettera raccomandata e/o via fax;
- l'indicazione del valore della controversia e di come esso è stato determinato.

 

1.3

Il richiedente deve depositare presso la Sezione Conciliazione a Strasburgo per le conciliazioni internazionali e a Milano per le conciliazioni nazionali il 50% della somma indicata nella tariffa, (in base al valore dichiarato della controversia per il servizio di conciliazione della Corte) per coprire il compenso del conciliatore e i diritti amministrativi della Corte. Il richiedente dovrà allegare alla richiesta di conciliazione la ricevuta di avvenuto pagamento rilasciata dalla propria banca o qualsiasi altro giustificativo del pagamento.

 

1.4 La Lingua della Domanda

La richiesta dovrà essere redatta nella lingua che è stata usata dalle parti nei loro rapporti contrattuali.

 



2.
Compiti della Segreteria

La Segreteria della Sezione Conciliazione della Delegazione Italiana dovrà:

- verificare che la richiesta sia conforme ai requisiti formali del presente regolamento, e verificare che il pagamento, previsto dalle tariffe, sia stato effettuato;
- registrare la domanda, ove la controversia sia considerata nazionale e inoltrare la richiesta al Comitato Esecutivo della sotto Sezione avente giurisdizione per territorio, ove sia stata costituita, o alla Sezione più vicina al luogo interessato;
- ove necessario, richiedere eventuali pagamenti aggiuntivi;
- verificare che la richiesta e i documenti a sostegno di essa siano stati ricevuti dalle altre parti;
- ove non esista un valido patto di conciliazione, chiedere alle parti se accettano la conciliazione e se accettano il regolamento di conciliazione nazionale della Corte;
- informare appena possibile il Comitato Esecutivo della Sezione circa lo svolgimento della pratica, e consegnare alla persona, all'uopo designata da detto Comitato Esecutivo, una copia della richiesta e della replica inclusi tutti i documenti presentati a loro sostegno.

La Segreteria effettuerà tutte queste formalità entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di conciliazione.

 



3.
Rifiuto della Conciliazione

In assenza di un valido patto di conciliazione, il Comitato Esecutivo della Sezione Conciliazione della Delegazione Italiana, o la persona da esso nominata, dovrà invitare la parte che non ha richiesto la conciliazione ad accettare la procedura di conciliazione. Se tale parte non dovesse approvare la procedura di conciliazione, la Segreteria dovrà restituire al richiedente la somma depositata, trattenendo la somma di € 300,00 a titolo di diritti di registrazione.

Se esiste un patto di conciliazione regolato dal presente regolamento ma, ciò nonostante, la parte non richiedente rifiuti di partecipare alla conciliazione, essa sarà tenuta a rimborsare al richiedente i costi, onorari compresi sostenuti dal richiedente per la conciliazione e a pagare alla Corte i diritti di registrazione. Qualsiasi questione derivante o collegata al rifiuto di procedere alla conciliazione, come pattuita, o a questioni collegate potrà essere sottoposta alla Sezione Conciliazione della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea, con una domanda redatta in conformità al regolamento arbitrale della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea.

In tutti i casi in cui vi sia stato un rifiuto di procedere alla conciliazione, benché prevista da un valido patto di conciliazione, di ciò sarà dato atto in un verbale redatto dal conciliatore o, se anteriore alla sua nomina, dalla Sezione Conciliazione della Delegazione Italiana. La domanda di conciliazione potrà essere prodotta davanti all'A.G.O. o davanti ad arbitri, che potranno tenere conto di tale comportamento nel determinare i costi da porre a carico delle parti.

Ove non tutte le parti di un valido patto di conciliazione accettino di partecipare alla conciliazione, essa potrà svolgersi tra le parti che hanno concordato di procedere - ove concordemente esse lo richiedano - anche se altre parti hanno rifiutato di parteciparvi.

 



4.
Replica

La parte o le parti che accettano di procedere alla conciliazione, devono inviare la loro replica alla Segreteria entro quindici giorni dal ricevimento della copia della domanda di conciliazione. I requisiti indicati nel presente regolamento relativi alla domanda di conciliazione si applicano alla replica alla domanda.

 



5.
Designazione del Conciliatore

La conciliazione dovrà essere condotta da un solo conciliatore nominato dal Comitato Esecutivo della Sezione Conciliazione della Delegazione Italiana, o dalla persona designata da esso a tal fine, tra i nominativi iscritti nell'elenco di conciliatori della Corte previa verifica della loro imparzialità ed equidistanza dalle parti della singola controversia e la loro idoneità a svolgere adeguatamente e celermente lo specifico incarico.

La scelta del conciliatore dovrà essere effettuata tenendo in considerazione la collocazione geografica della questione, le proposte effettuate dalle parti, la disponibilità di tempo del potenziale conciliatore e l'esperienza richiesta per conciliare la lite.

Potranno essere iscritti nell'elenco di conciliatori giuristi esperti, così come commercialisti, economisti, aziendalisti o operatori di settori i quali abbiano frequentato un corso di formazione di conciliatori organizzato dalla Delegazione Italiana della Corte o da altro organismo di conciliazione accettato dalla Corte.

La nomina del conciliatore da parte del Comitato Esecutivo della Sezione Conciliazione della Delegazione Italiana, o dalla persona all'uopo da esso incaricata, dovrà essere effettuata con speditezza e solo dopo aver accertato che la persona nominata non versi in situazioni di incompatibilità nella gestione della procedura.

La nomina dovrà essere comunicata dalla Segreteria alle parti il più presto possibile e in tale comunicazione sarà incluso un curriculum vitae del conciliatore nominato.

La Segreteria dovrà anche informare il conciliatore nominato. Egli dovrà accettare la nomina via fax o mediante telegramma dichiarando che non sussistono motivi di parzialità o dipendenza e accettando il regolamento di conciliazione e regolamento interno della Corte, entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della nomina. La mancanza di accettazione da parte del conciliatore nominato entro i termini sopra stabiliti sarà interpretata come rifiuto della nomina.

 



6.
Ricusazione del Conciliatore

Entro sette giorni lavorativi dal ricevimento da una delle parti della comunicazione della nomina del conciliatore e della sua accettazione, una parte può ricusare il conciliatore adducendo che egli non è imparziale e/o non possiede la necessaria esperienza per svolgere correttamente ed efficacemente la conciliazione. Il Comitato Esecutivo della Sezione Conciliazione della Delegazione Italiana della Corte ha giurisdizione per decidere sulle ricusazioni e dovrà decidere al riguardo entro dieci giorni dal suo ricevimento. Non è necessario che la decisione di detto Comitato Esecutivo sia motivata ed essa non può essere sottoposta a revisione.

Se la ricusazione del conciliatore ha esito positivo, sarà designato un nuovo conciliatore. Il conciliatore dovrà essere sostituito dalla Sezione Conciliazione se non adempie ai propri doveri o se rimane indisponibile per più di un mese o se si dimette o se è temporaneamente o permanentemente impossibilitato per qualsiasi ragione ad adempiere ai propri doveri.

 



7.
Il Procedimento di Conciliazione

La Segreteria della Sezione Conciliazione trasmetterà la domanda e la replica alle altre parti ed il fascicolo al conciliatore appena questi avrà accettato l'incarico.

Il conciliatore:
- potrà richiedere alle parti, anche per iscritto, qualsiasi chiarimento necessario e ammissibile e/o documenti ulteriori;
- che siano fatte effettuate dichiarazioni scritte da parte di persone indicate dalle parti o che il conciliatore dovesse indicare;
- fisserà la data per la riunione congiunta per la conciliazione dopo aver consigliato alle parti tre possibili date e aver esaminato i loro punti di vista.

 



8.
Sede del Procedimento

Le riunioni e il procedimento di conciliazione si svolgeranno in un luogo che sarà scelto dal conciliatore in modo da minimizzare gli svantaggi a danno di qualsiasi parte.

 



9.
La Lingua del Procedimento

Il conciliatore garantirà che la lingua del procedimento non provochi svantaggi a nessuna delle parti.

A meno che sia stata da esse utilizzata una sola lingua comune nei rapporti tra di esse, il conciliatore potrà permettere alla parte chiamata a replicare di usare una delle lingue utilizzate dalle parti per comunicare tra di esse durante il contratto se la parte che lo richiede si assume, ove richiestane, i costi della traduzione.

 



10.
Riservatezza

Il procedimento di conciliazione è tutelato dall'obbligo di riservatezza.

Nulla di quello che viene detto o scritto durante il procedimento da una delle parti per gli scopi del procedimento potrà essere prodotto successivamente in giudizio o davanti ad arbitri, salvo il verbale conclusivo del procedimento.

In nessun caso il conciliatore potrà essere successivamente nominato come arbitro o chiamato a presentarsi come testimone nei procedimenti successivi.

 



11.
Il Ruolo del Conciliatore

Il conciliatore deve:
- dedicare il proprio impegno a valutare e a capire le opinioni contrastanti delle parti;
- stabilire un dialogo costruttivo tra le parti;
- avere un ruolo attivo nella definizione della lite, ascoltando attentamente i commenti delle parti, incontrare le parti separatamente, discutere con esse le rispettive posizioni incoraggiandole ad esprimere, in modo appropriato, le loro proposte per la soluzione, tentare di conciliare le opinioni espresse e proporre - alla fine della discussione - la propria soluzione;
- tenere riunioni con entrambe le parti, in particolare all'inizio e alla fine della procedura.

 



12.
Rinuncia al Procedimento di una delle Parti Anteriormente alla prima Riunione

Se una delle parti, dopo aver accettato la procedura di conciliazione, decide di abbandonare il procedimento di conciliazione prima della sua conclusione, dovrà notificare al conciliatore la propria decisione con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Tale parte sarà obbligata a pagare tutti i costi sostenuti dalle altre parti per tale procedimento. Tale parte sarà, inoltre, tenuta a pagare il compenso al conciliatore e i diritti amministrativi della Corte.

Il conciliatore verbalizzerà la rinuncia e determinerà l'importo che dovrà essere pagato dalla parte che ha abbandonato il procedimento.

Il verbale potrà essere usato dalle parti per far valere i diritti da esso conseguenti.

 



13.
La Prima Riunione

Salvo casi eccezionali, la prima riunione deve aver luogo entro quindici giorni dalla scadenza del termine dei sette giorni lavorativi a disposizione delle parti per ricusare il conciliatore nominato.

Il conciliatore farà parlare per primo il richiedente e poi sentirà le altre parti, chiedendo loro qualsiasi chiarimento necessario, facendo rispondere agli argomenti dell'altra parte, e ascolterà qualsiasi persona che appaia utile su questioni rilevanti.

Dopo la prima riunione il conciliatore incontrerà separatamente le parti e ove del caso, le incontrerà ancora congiuntamente, e poi ancora separatamente e così via. Entro dieci giorni lavorativi dalla fine di tali contatti, il conciliatore riunirà le parti per la riunione finale, formulando alle parti la sua proposta di accordo, tenuto conto delle osservazioni delle parti, e dei loro disaccordi parziali o totali, e redigerà il verbale di conciliazione chiedendo alle parti di firmarlo.

Sarà predisposto un separato processo sottoscritto dalle parti e dal conciliatore in tanti originali quante sono le parti, oltre un originale aggiuntivo per la Sezione Conciliazione della Corte. Esso indicherà gli estremi dell'iscrizione della Sezione di Conciliazione nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

 



14.
Costi e Tasse

Il conciliatore indicherà nel verbale l'ammontare dei suoi onorari e i diritti amministrativi della Corte nella misura che gli sarà indicata dalla Sezione Conciliazione della Corte, attenendosi alla tabella delle indennità della Corte per le conciliazioni.

In coerenza con il concetto di conciliazione, ciascuna parte sosterrà i propri costi e spese, salvo il caso di rinuncia di una parte durante il procedimento, la quale resta regolata dall'articolo 12 di cui sopra.

Le parti sono solidali nei confronti della Corte per gli onorari e spese del conciliatore e il compenso e spese di loro consulenti e ausiliari e i diritti amministrativi della Corte, nonché per l'imposta di registro - ove dovuta - sul verbale.

 



15.
Possibile Disaccordo tra le Parti

Il procedimento di conciliazione, ove le parti non raggiungano un accordo, si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione.

Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate, salvo quanto previsto dal comma successivo, nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale.

La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore saranno valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'art. 96 del Codice di procedure civile. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi a lui, potrà escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.

 



16.
Durata della Procedura

La durata della procedura non eccederà 60 giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato, con facoltà per il Comitato Esecutivo della Sezione Conciliazione di prorogarlo di non oltre 30 giorni.

 



17.
Mancato Pagamento di una delle Parti

Se una delle parti non dovesse pagare la propria parte degli onorari e di diritti amministrativi, le parti accettano che il procedimento resti sospeso fino a quando tale somma sarà pagata dalla parte a ciò obbligata o da un'altra parte.

 



18.
Tabella del Compenso Dovuto al Conciliatore e Diritti Amministrativi della Corte

Il Comitato Esecutivo della Sezione Conciliazione della Delegazione Italiana della Corte, stabilirà il compenso del conciliatore e i diritti amministrativi della Corte applicando la tabella qui di seguito riportata. Tale compenso e diritti amministrativi potranno essere rideterminati per l'Italia ogni tre anni, in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. Qualsiasi modifica della presente tabella sarà comunicata al Ministero della Giustizia.

 

Tabella delle Indennità del Procedimento di Conciliazione

Valore della Controversia
Compenso Conciliatore
(da dividere tra le parti)
Diritti Amministrativi
(da dividere tra le parti)
Fino a
4.000 euro
220 euro
80 euro
Da
4.000 euro
a
9.000 euro
450 euro
115 euro
Da
9.000 euro
a
15.000 euro
600 euro
150 euro
Da
15.000 euro
a
22.000 euro
700 euro
215 euro
Da
22.000 euro
a
30.000 euro
1.300 euro
270 euro
Da
30.000 euro
a
45.000 euro
2.215 euro
380 euro
Da
45.000 euro
a
90.000 euro
2.600 euro
460 euro
Da
90.000 euro
a
100.000 euro
3.000 euro
500 euro
Da
100.000 euro
a
200.000 euro
3.800 euro
535 euro
Da
200.000 euro
a
300.000 euro
4.600 euro
770 euro
Da
300.000 euro
a
400.000 euro
5.400 euro
1.070 euro
Da
400.000 euro
a
500.000 euro
6.800 euro
1.550 euro
Da
500.000 euro
a
600.000 euro
7.700 euro
2.300 euro
Da
600.000 euro
a
700.000 euro
9.100 euro
2.700 euro
Da
700.000 euro
a
1.000.000 euro
11.450 euro
3.800 euro
Da
1.000.000 euro
a
1.500.000 euro
12.900 euro
4.900 euro
Da
1.500.000 euro
a
2.000.000 euro
14.500 euro
5.400 euro
Da
2.000.000 euro
a
2.500.000 euro
16.800 euro
5.800 euro
Da
2.500.000 euro
a
3.200.000 euro
18.000 euro
6.200 euro
Da
3.200.000 euro
a
4.500.000 euro
19.800 euro
6.500 euro
Da
4.500.000 euro
a
5.200.000 euro
22.000 euro
6.800 euro
Da
5.200.000 euro
a
6.000.000 euro
23.600 euro
7.300 euro
Da
6.000.000 euro
a
6.800.000 euro
25.200 euro
7.700 euro
Da
6.800.000 euro
a
7.500.000 euro
26.700 euro
8.100 euro
Da
7.500.000 euro
a
8.500.000 euro
28.250 euro
8.400 euro
Da
8.500.000 euro
a
9.800.000 euro
29.700 euro
8.800 euro
Da
9.800.000 euro
a
12.000.000 euro
31.300 euro
9.200 euro
Da
12.000.000 euro
a
13.500.000 euro
32.000 euro
9.600 euro
Da
13.500.000 euro
a
15.000.000 euro
33.600 euro
9.900 euro

Per importi più elevati, gli onorari e i diritti amministrativi saranno indicati su richiesta.

Gli onorari e i diritti amministrativi della singola procedura saranno quelli specificamente fissati nell'ambito dello scaglione tariffario che copre il valore della controversia. Gli onorari e i diritti previsti per scaglioni più bassi non saranno calcolati per la porzione del valore della controversia che sarebbe applicabile ove la controversia si fermasse al relativo scaglione.

Il conciliatore avrà diritto, in aggiunta alla tariffa, al rimborso delle proprie spese nonché al compenso e spese di suoi ausiliari (quali segretari e consulenti), traduttori, consulenti tecnici, a condizione che quanto ai consulenti egli sia stato autorizzato per iscritto dalle parti, o in caso di loro disaccordo dalla Segreteria della Sezione Conciliazione della Delegazione Italiana della Corte, ad incaricarlo, previa presentazione di un preventivo o metodo di determinazione del relativo compenso.

 

 

 

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