
 |
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REGOLAMENTO
DI CONCILIAZIONE ASSISTITA DI CONTROVERSIE SOCIETARIE
della
Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea
Il presente regolamento disciplina
la conciliazione delle controversie nazionali e internazionali di natura
commerciale che derivano da rapporti o attività in senso lato relative
a rapporti tra soci, tra soci e società, tra amministratori, sindaci e
liquidatori da un lato, e soci e società dal'altro, di cui al D.Lgs. 5/2003.
Eventuali norme imperative della legge applicabile prevarranno e sostituiranno
qualsiasi previsione del presente regolamento, ove esistesse un conflitto
tra di esse.
|

1.1
|
Domanda
di Conciliazione
Una delle parti di un
patto di conciliazione o, anche in assenza di esso, chi desideri
sottoporre a conciliazione una controversia disciplinata dal regolamento
di conciliazione della Corte Arbitrale Europea, dovrà farne richiesta
- per le conciliazioni di controversie internazionali - alla Sezione
Conciliazione della Corte, che ha sede presso di essa a Strasburgo
e che è regolata dal regolamento internazionale di conciliazione
della Corte al quale per tali controversie viene pertanto fatto
riferimento. Ove si tratti di una controversia tra parti entrambe
residenti o domiciliate in Italia o che le parti abbiano deciso
che venga amministrata dalla Delegazione Italiana, essa sarà disciplinata
dal Regolamento della Sezione di Conciliazione costituita dalla
Delegazione Italiana che ha sede presso la Delegazione Italiana
e che è diretta da un Comitato Esecutivo, il quale la disciplina
come qui di seguito previsto.
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|
1.2
|
La domanda di conciliazione
dovrà contenere:
| - |
nome, denominazione
e sede legale delle parti; |
| - |
una descrizione
dei fatti e dei documenti a fondamento dei fatti; |
| - |
la descrizione della
lite; |
| - |
la indicazione dal
punto di vista del richiedente sulla questione/i controversa/e; |
| - |
una copia del patto
di conciliazione, se esistente; |
| - |
la proposta del
richiedente per la risoluzione della controversia; |
| - |
il nome del rappresentante
del richiedente debitamente autorizzato a partecipare alla conciliazione
e a vincolare il richiedente, unitamente al nome delle altre
persone che lo assisteranno; |
| - |
il nome dell'avvocato
che rappresenterà il richiedente; |
| - |
il nome degli esperti
che potranno essere chiamati a sostenere il punto di vista del
richiedente; |
| - |
la durata di tempo
che il richiedente ritiene che gli occorra per presentare il
suo punto di vista durante la prima udienza di conciliazione; |
| - |
i nomi delle persone
che il richiedente chiede siano ascoltati all'udienza di conciliazione,
precisando i settori specifici sui quali saranno chiamati a
esprimersi; |
| - |
i criteri proposti
per la scelta del conciliatore; |
| - |
i nomi di tre possibili
conciliatori da esso proposti; |
| - |
una copia della
richiesta di conciliazione, spedita alle altre parti con lettera
raccomandata e/o via fax; |
| - |
l'indicazione del
valore della controversia e di come esso è stato determinato. |
|
|
1.3
|
Il richiedente deve
depositare presso la Sezione Conciliazione a Strasburgo per le conciliazioni
internazionali e a Milano per le conciliazioni nazionali il 50%
della somma indicata nella tariffa, (in base al valore dichiarato
della controversia per il servizio di conciliazione della Corte)
per coprire il compenso del conciliatore e i diritti amministrativi
della Corte. Il richiedente dovrà allegare alla richiesta di conciliazione
la ricevuta di avvenuto pagamento rilasciata dalla propria banca
o qualsiasi altro giustificativo del pagamento.
|
| 1.4 |
La
Lingua della Domanda
La richiesta dovrà essere
redatta nella lingua che è stata usata dalle parti nei loro rapporti
contrattuali.
|

2. |
Compiti
della Segreteria
La Segreteria della Sezione
Conciliazione della Delegazione Italiana dovrà:
| - |
verificare che la
richiesta sia conforme ai requisiti formali del presente regolamento,
e verificare che il pagamento, previsto dalle tariffe, sia stato
effettuato; |
| - |
registrare la domanda,
ove la controversia sia considerata nazionale e inoltrare la
richiesta al Comitato Esecutivo della sotto Sezione avente giurisdizione
per territorio, ove sia stata costituita, o alla Sezione più
vicina al luogo interessato; |
| - |
ove necessario,
richiedere eventuali pagamenti aggiuntivi; |
| - |
verificare che
la richiesta e i documenti a sostegno di essa siano stati ricevuti
dalle altre parti; |
| - |
ove non esista
un valido patto di conciliazione, chiedere alle parti se accettano
la conciliazione e se accettano il regolamento di conciliazione
nazionale della Corte; |
| - |
informare appena
possibile il Comitato Esecutivo della Sezione circa lo svolgimento
della pratica, e consegnare alla persona, all'uopo designata
da detto Comitato Esecutivo, una copia della richiesta e della
replica inclusi tutti i documenti presentati a loro sostegno. |
La Segreteria effettuerà
tutte queste formalità entro sette giorni lavorativi dal ricevimento
della domanda di conciliazione.
|

3. |
Rifiuto
della Conciliazione
In assenza di un valido
patto di conciliazione, il Comitato Esecutivo della Sezione Conciliazione
della Delegazione Italiana, o la persona da esso nominata, dovrà
invitare la parte che non ha richiesto la conciliazione ad accettare
la procedura di conciliazione. Se tale parte non dovesse approvare
la procedura di conciliazione, la Segreteria dovrà restituire al
richiedente la somma depositata, trattenendo la somma di € 300,00
a titolo di diritti di registrazione.
Se esiste un patto di
conciliazione regolato dal presente regolamento ma, ciò nonostante,
la parte non richiedente rifiuti di partecipare alla conciliazione,
essa sarà tenuta a rimborsare al richiedente i costi, onorari compresi
sostenuti dal richiedente per la conciliazione e a pagare alla Corte
i diritti di registrazione. Qualsiasi questione derivante o collegata
al rifiuto di procedere alla conciliazione, come pattuita, o a questioni
collegate potrà essere sottoposta alla Sezione Conciliazione della
Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea, con una domanda
redatta in conformità al regolamento arbitrale della Delegazione
Italiana della Corte Arbitrale Europea.
In tutti i casi in cui
vi sia stato un rifiuto di procedere alla conciliazione, benché
prevista da un valido patto di conciliazione, di ciò sarà dato atto
in un verbale redatto dal conciliatore o, se anteriore alla sua
nomina, dalla Sezione Conciliazione della Delegazione Italiana.
La domanda di conciliazione potrà essere prodotta davanti all'A.G.O.
o davanti ad arbitri, che potranno tenere conto di tale comportamento
nel determinare i costi da porre a carico delle parti.
Ove non tutte le parti
di un valido patto di conciliazione accettino di partecipare alla
conciliazione, essa potrà svolgersi tra le parti che hanno concordato
di procedere - ove concordemente esse lo richiedano - anche se altre
parti hanno rifiutato di parteciparvi.
|

4. |
Replica
La parte o le parti che
accettano di procedere alla conciliazione, devono inviare la loro
replica alla Segreteria entro quindici giorni dal ricevimento della
copia della domanda di conciliazione. I requisiti indicati nel presente
regolamento relativi alla domanda di conciliazione si applicano
alla replica alla domanda.
|

5. |
Designazione
del Conciliatore
La conciliazione dovrà
essere condotta da un solo conciliatore nominato dal Comitato Esecutivo
della Sezione Conciliazione della Delegazione Italiana, o dalla
persona designata da esso a tal fine, tra i nominativi iscritti
nell'elenco di conciliatori della Corte previa verifica della loro
imparzialità ed equidistanza dalle parti della singola controversia
e la loro idoneità a svolgere adeguatamente e celermente lo specifico
incarico.
La scelta del conciliatore
dovrà essere effettuata tenendo in considerazione la collocazione
geografica della questione, le proposte effettuate dalle parti,
la disponibilità di tempo del potenziale conciliatore e l'esperienza
richiesta per conciliare la lite.
Potranno essere iscritti
nell'elenco di conciliatori giuristi esperti, così come commercialisti,
economisti, aziendalisti o operatori di settori i quali abbiano
frequentato un corso di formazione di conciliatori organizzato dalla
Delegazione Italiana della Corte o da altro organismo di conciliazione
accettato dalla Corte.
La nomina del conciliatore
da parte del Comitato Esecutivo della Sezione Conciliazione della
Delegazione Italiana, o dalla persona all'uopo da esso incaricata,
dovrà essere effettuata con speditezza e solo dopo aver accertato
che la persona nominata non versi in situazioni di incompatibilità
nella gestione della procedura.
La nomina dovrà essere
comunicata dalla Segreteria alle parti il più presto possibile e
in tale comunicazione sarà incluso un curriculum vitae del conciliatore
nominato.
La Segreteria dovrà anche
informare il conciliatore nominato. Egli dovrà accettare la nomina
via fax o mediante telegramma dichiarando che non sussistono motivi
di parzialità o dipendenza e accettando il regolamento di conciliazione
e regolamento interno della Corte, entro quattro giorni lavorativi
dal ricevimento della comunicazione della nomina. La mancanza di
accettazione da parte del conciliatore nominato entro i termini
sopra stabiliti sarà interpretata come rifiuto della nomina.
|

6. |
Ricusazione
del Conciliatore
Entro sette giorni lavorativi
dal ricevimento da una delle parti della comunicazione della nomina
del conciliatore e della sua accettazione, una parte può ricusare
il conciliatore adducendo che egli non è imparziale e/o non possiede
la necessaria esperienza per svolgere correttamente ed efficacemente
la conciliazione. Il Comitato Esecutivo della Sezione Conciliazione
della Delegazione Italiana della Corte ha giurisdizione per decidere
sulle ricusazioni e dovrà decidere al riguardo entro dieci giorni
dal suo ricevimento. Non è necessario che la decisione di detto
Comitato Esecutivo sia motivata ed essa non può essere sottoposta
a revisione.
Se la ricusazione del
conciliatore ha esito positivo, sarà designato un nuovo conciliatore.
Il conciliatore dovrà essere sostituito dalla Sezione Conciliazione
se non adempie ai propri doveri o se rimane indisponibile per più
di un mese o se si dimette o se è temporaneamente o permanentemente
impossibilitato per qualsiasi ragione ad adempiere ai propri doveri.
|

7. |
Il
Procedimento di Conciliazione
La Segreteria della Sezione
Conciliazione trasmetterà la domanda e la replica alle altre parti
ed il fascicolo al conciliatore appena questi avrà accettato l'incarico.
Il conciliatore:
| - |
potrà richiedere
alle parti, anche per iscritto, qualsiasi chiarimento necessario
e ammissibile e/o documenti ulteriori; |
| - |
che siano fatte
effettuate dichiarazioni scritte da parte di persone indicate
dalle parti o che il conciliatore dovesse indicare; |
| - |
fisserà la data
per la riunione congiunta per la conciliazione dopo aver consigliato
alle parti tre possibili date e aver esaminato i loro punti
di vista. |
|

8. |
Sede
del Procedimento
Le riunioni e il procedimento
di conciliazione si svolgeranno in un luogo che sarà scelto dal
conciliatore in modo da minimizzare gli svantaggi a danno di qualsiasi
parte.
|

9. |
La
Lingua del Procedimento
Il conciliatore garantirà
che la lingua del procedimento non provochi svantaggi a nessuna
delle parti.
A meno che sia stata
da esse utilizzata una sola lingua comune nei rapporti tra di esse,
il conciliatore potrà permettere alla parte chiamata a replicare
di usare una delle lingue utilizzate dalle parti per comunicare
tra di esse durante il contratto se la parte che lo richiede si
assume, ove richiestane, i costi della traduzione.
|

10. |
Riservatezza
Il procedimento di conciliazione
è tutelato dall'obbligo di riservatezza.
Nulla di quello che viene
detto o scritto durante il procedimento da una delle parti per gli
scopi del procedimento potrà essere prodotto successivamente in
giudizio o davanti ad arbitri, salvo il verbale conclusivo del procedimento.
In nessun caso il conciliatore
potrà essere successivamente nominato come arbitro o chiamato a
presentarsi come testimone nei procedimenti successivi.
|

11. |
Il
Ruolo del Conciliatore
Il conciliatore deve:
| - |
dedicare il proprio
impegno a valutare e a capire le opinioni contrastanti delle
parti; |
| - |
stabilire un dialogo
costruttivo tra le parti; |
| - |
avere un ruolo
attivo nella definizione della lite, ascoltando attentamente
i commenti delle parti, incontrare le parti separatamente, discutere
con esse le rispettive posizioni incoraggiandole ad esprimere,
in modo appropriato, le loro proposte per la soluzione, tentare
di conciliare le opinioni espresse e proporre - alla fine della
discussione - la propria soluzione; |
| - |
tenere riunioni
con entrambe le parti, in particolare all'inizio e alla fine
della procedura. |
|

12. |
Rinuncia
al Procedimento di una delle Parti Anteriormente alla prima Riunione
Se una delle parti, dopo
aver accettato la procedura di conciliazione, decide di abbandonare
il procedimento di conciliazione prima della sua conclusione, dovrà
notificare al conciliatore la propria decisione con raccomandata
con ricevuta di ritorno.
Tale parte sarà obbligata
a pagare tutti i costi sostenuti dalle altre parti per tale procedimento.
Tale parte sarà, inoltre, tenuta a pagare il compenso al conciliatore
e i diritti amministrativi della Corte.
Il conciliatore verbalizzerà
la rinuncia e determinerà l'importo che dovrà essere pagato dalla
parte che ha abbandonato il procedimento.
Il verbale potrà essere
usato dalle parti per far valere i diritti da esso conseguenti.
|

13. |
La
Prima Riunione
Salvo casi eccezionali,
la prima riunione deve aver luogo entro quindici giorni dalla scadenza
del termine dei sette giorni lavorativi a disposizione delle parti
per ricusare il conciliatore nominato.
Il conciliatore farà
parlare per primo il richiedente e poi sentirà le altre parti, chiedendo
loro qualsiasi chiarimento necessario, facendo rispondere agli argomenti
dell'altra parte, e ascolterà qualsiasi persona che appaia utile
su questioni rilevanti.
Dopo la prima riunione
il conciliatore incontrerà separatamente le parti e ove del caso,
le incontrerà ancora congiuntamente, e poi ancora separatamente
e così via. Entro dieci giorni lavorativi dalla fine di tali contatti,
il conciliatore riunirà le parti per la riunione finale, formulando
alle parti la sua proposta di accordo, tenuto conto delle osservazioni
delle parti, e dei loro disaccordi parziali o totali, e redigerà
il verbale di conciliazione chiedendo alle parti di firmarlo.
Sarà predisposto un separato
processo sottoscritto dalle parti e dal conciliatore in tanti originali
quante sono le parti, oltre un originale aggiuntivo per la Sezione
Conciliazione della Corte. Esso indicherà gli estremi dell'iscrizione
della Sezione di Conciliazione nell'apposito registro tenuto presso
il Ministero della Giustizia.
|

14. |
Costi
e Tasse
Il conciliatore indicherà
nel verbale l'ammontare dei suoi onorari e i diritti amministrativi
della Corte nella misura che gli sarà indicata dalla Sezione Conciliazione
della Corte, attenendosi alla tabella delle indennità della Corte
per le conciliazioni.
In coerenza con il concetto
di conciliazione, ciascuna parte sosterrà i propri costi e spese,
salvo il caso di rinuncia di una parte durante il procedimento,
la quale resta regolata dall'articolo 12 di cui sopra.
Le parti sono solidali
nei confronti della Corte per gli onorari e spese del conciliatore
e il compenso e spese di loro consulenti e ausiliari e i diritti
amministrativi della Corte, nonché per l'imposta di registro - ove
dovuta - sul verbale.
|

15. |
Possibile
Disaccordo tra le Parti
Il procedimento di conciliazione,
ove le parti non raggiungano un accordo, si conclude con una proposta
del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la
conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione
ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali
posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita
conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la
richiedano. Il conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale,
della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo
di conciliazione.
Le dichiarazioni rese
dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate,
salvo quanto previsto dal comma successivo, nel giudizio promosso
a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, né possono
essere oggetto di prova testimoniale.
La mancata comparizione
di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore
saranno valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio
ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi
dell'art. 96 del Codice di procedure civile. Il giudice, valutando
comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto
della sentenza che definisce il processo dinanzi a lui, potrà escludere,
in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore
che ha rifiutato la conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto
o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.
|

16. |
Durata
della Procedura
La durata della procedura
non eccederà 60 giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato,
con facoltà per il Comitato Esecutivo della Sezione Conciliazione
di prorogarlo di non oltre 30 giorni.
|

17. |
Mancato
Pagamento di una delle Parti
Se una delle parti non
dovesse pagare la propria parte degli onorari e di diritti amministrativi,
le parti accettano che il procedimento resti sospeso fino a quando
tale somma sarà pagata dalla parte a ciò obbligata o da un'altra
parte.
|

18. |
Tabella
del Compenso Dovuto al Conciliatore e Diritti Amministrativi della
Corte
Il Comitato Esecutivo
della Sezione Conciliazione della Delegazione Italiana della Corte,
stabilirà il compenso del conciliatore e i diritti amministrativi
della Corte applicando la tabella qui di seguito riportata. Tale
compenso e diritti amministrativi potranno essere rideterminati
per l'Italia ogni tre anni, in relazione alla variazione accertata
dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. Qualsiasi
modifica della presente tabella sarà comunicata al Ministero della
Giustizia.
|
 |
Tabella
delle Indennità del Procedimento di Conciliazione
|
Valore
della Controversia
|
Compenso
Conciliatore
(da dividere
tra le parti)
|
Diritti
Amministrativi
(da dividere
tra le parti)
|
|
Fino
a
|
4.000
euro
|
220
euro
|
80
euro
|
|
Da
|
4.000
euro
|
a
|
9.000
euro
|
450
euro
|
115
euro
|
|
Da
|
9.000
euro
|
a
|
15.000
euro
|
600
euro
|
150
euro
|
|
Da
|
15.000
euro
|
a
|
22.000
euro
|
700
euro
|
215
euro
|
|
Da
|
22.000
euro
|
a
|
30.000
euro
|
1.300
euro
|
270
euro
|
|
Da
|
30.000
euro
|
a
|
45.000
euro
|
2.215
euro
|
380
euro
|
|
Da
|
45.000
euro
|
a
|
90.000
euro
|
2.600
euro
|
460
euro
|
|
Da
|
90.000
euro
|
a
|
100.000
euro
|
3.000
euro
|
500
euro
|
|
Da
|
100.000
euro
|
a
|
200.000
euro
|
3.800
euro
|
535
euro
|
|
Da
|
200.000
euro
|
a
|
300.000
euro
|
4.600
euro
|
770
euro
|
|
Da
|
300.000
euro
|
a
|
400.000
euro
|
5.400
euro
|
1.070
euro
|
|
Da
|
400.000
euro
|
a
|
500.000
euro
|
6.800
euro
|
1.550
euro
|
|
Da
|
500.000
euro
|
a
|
600.000
euro
|
7.700
euro
|
2.300
euro
|
|
Da
|
600.000
euro
|
a
|
700.000
euro
|
9.100
euro
|
2.700
euro
|
|
Da
|
700.000
euro
|
a
|
1.000.000
euro
|
11.450
euro
|
3.800
euro
|
|
Da
|
1.000.000
euro
|
a
|
1.500.000
euro
|
12.900
euro
|
4.900
euro
|
|
Da
|
1.500.000
euro
|
a
|
2.000.000
euro
|
14.500
euro
|
5.400
euro
|
|
Da
|
2.000.000
euro
|
a
|
2.500.000
euro
|
16.800
euro
|
5.800
euro
|
|
Da
|
2.500.000
euro
|
a
|
3.200.000
euro
|
18.000
euro
|
6.200
euro
|
|
Da
|
3.200.000
euro
|
a
|
4.500.000
euro
|
19.800
euro
|
6.500
euro
|
|
Da
|
4.500.000
euro
|
a
|
5.200.000
euro
|
22.000
euro
|
6.800
euro
|
|
Da
|
5.200.000
euro
|
a
|
6.000.000
euro
|
23.600
euro
|
7.300
euro
|
|
Da
|
6.000.000
euro
|
a
|
6.800.000
euro
|
25.200
euro
|
7.700
euro
|
|
Da
|
6.800.000
euro
|
a
|
7.500.000
euro
|
26.700
euro
|
8.100
euro
|
|
Da
|
7.500.000
euro
|
a
|
8.500.000
euro
|
28.250
euro
|
8.400
euro
|
|
Da
|
8.500.000
euro
|
a
|
9.800.000
euro
|
29.700
euro
|
8.800
euro
|
|
Da
|
9.800.000
euro
|
a
|
12.000.000
euro
|
31.300
euro
|
9.200
euro
|
|
Da
|
12.000.000
euro
|
a
|
13.500.000
euro
|
32.000
euro
|
9.600
euro
|
|
Da
|
13.500.000
euro
|
a
|
15.000.000
euro
|
33.600
euro
|
9.900
euro
|
Per importi più elevati,
gli onorari e i diritti amministrativi saranno indicati su richiesta.
Gli onorari e i diritti
amministrativi della singola procedura saranno quelli specificamente
fissati nell'ambito dello scaglione tariffario che copre il valore
della controversia. Gli onorari e i diritti previsti per scaglioni
più bassi non saranno calcolati per la porzione del valore della
controversia che sarebbe applicabile ove la controversia si fermasse
al relativo scaglione.
Il conciliatore avrà
diritto, in aggiunta alla tariffa, al rimborso delle proprie spese
nonché al compenso e spese di suoi ausiliari (quali segretari e
consulenti), traduttori, consulenti tecnici, a condizione che quanto
ai consulenti egli sia stato autorizzato per iscritto dalle parti,
o in caso di loro disaccordo dalla Segreteria della Sezione Conciliazione
della Delegazione Italiana della Corte, ad incaricarlo, previa presentazione
di un preventivo o metodo di determinazione del relativo compenso.
|
|