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Il
Centro Arbitrale Europeo è un’associazione dotata di personalità giuridica
in base alla legge dell’Alsazia Mosella con sede al 3, quai Jacques Sturm,
67000 Strasbourg (Francia)
La Corte Arbitrale Europea
è l’organismo di detto Centro che amministra, senza decidere essa stessa,
le procedure arbitrali nazionali e internazionali.
E’ stata costituita la Delegazione
Italiana della Corte, con sede in Milano, Viale Cassiodoro n. 3, la quale
ha costituito e potrà costituire sezioni locali.
La Delegazione Italiana, e
per delega di essa le sue Sezioni, amministrano direttamente (A) le controversie
aventi tutti i seguenti requisiti: 1. nazionalità o domicilio italiano
di tutte le parti; 2. sede della procedura in Italia; 3. assoggettabilità
della controversia alla legge processuale italiana; così come (B) le controversie
che le parti – anche in assenza di tali requisiti – assoggettino espressamente
al regolamento arbitrale della Delegazione Italiana. Ogni altra controversia
della quale sia investita la Delegazione Italiana o una sezione della
stessa dovrà essere da essa trasmessa alla segreteria della Corte a Strasburgo.
La Sezione locale della Delegazione
Italiana, indicata congiuntamente dalle parti o in difetto scelta dal
Comitato Esecutivo della Delegazione Italiana, svolgerà, quanto alle procedure
arbitrali ad essa assegnate, tutte le funzioni attive e passive previste
dai seguenti regolamenti.
La Sezione, alla quale la
controversia sarà assegnata, applicherà il regolamento italiano rituale
accelerato alle controversie ad essa sottoposte eccetto quando le parti
abbiano richiesto l’applicazione del regolamento per arbitrato irrituale
o del regolamento per mini-arbitrato solo su documenti.
La Delegazione Italiana e
le Sezioni Locali sono dirette ciascuna da un Comitato Esecutivo.
La segreteria della Delegazione
Italiana e la segreteria di ciascuna Sezione sono dirette dal Consigliere
Segretario del rispettivo Comitato Esecutivo.
La Delegazione Italiana e
le Sezioni hanno sede nel luogo deliberato dal Comitato Esecutivo della
Delegazione Italiana.
Il funzionamento della Delegazione
Italiana e delle sue Sezioni locali è disciplinato dal Regolamento italiano
della Delegazione Italiana e delle sue Sezioni.
Nel presente Regolamento e
nel Regolamento Interno i termini qui di seguito indicati avranno il seguente
significato:
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“Corte”
indica la Corte Arbitrale Europea. |
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“Delegazione”
indica la Delegazione Italiana (la quale opera attraverso il proprio
Presidente, Comitato Esecutivo e Segreteria). |
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“Sezione”
indica la sezione designata concordemente dalle parti o in difetto
dalla Delegazione Italiana la quale opera attraverso il proprio Presidente,
Comitato Esecutivo e Segreteria. |
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“Segreteria”
indica, salvo ove diversamente stabilito, la segreteria della Sezione
Designata, diretta dal Consigliere Segretario di tale Sezione. |
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per
“Regolamento della Corte” si intende il Regolamento che si applica
alle controversie non nazionali e a quelle nazionali non disciplinate
dal Regolamento della Delegazione Italiana. |
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VANTAGGI
PER LE CONTROVERSIE MEDIE DEL RICORSO
ALLA PROCEDURA DI ARBITRATO RITUALE ACCELERATO
La procedura di arbitrato
rituale accelerato appare particolarmente indicata per le controversie
medie, in quanto si basa:
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sul ricorso ad un arbitro unico; |
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su
uno svolgimento normalmente in tre udienze ravvicinate (per rispettare
il più possibile il principio dell'immediatezza), e comunque entro
un termine standard di 6 mesi; |
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con un costo sensibilmente ridotto. |
VANTAGGI
DEL RICORSO ALLA PROCEDURA DI
MINI-ARBITRATO SOLO SU DOCUMENTI
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Sistema
operativo
II procedimento semplificato
per mini-arbitrati offre un servizio arbitrale molto rapido (normalmente
di non oltre 3 mesi dall'accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro)
e molto economico, per le controversie di valore non superiore a
euro 7.500 e non complesse, che possano essere decise in base ai
soli documenti e attestazioni, senza audizione orale né delle parti
né di testi, e senza discussione orale.
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Convenienza
di tale procedimento per le associazioni di categoria
La proposta appare di
particolare utilità per le associazioni di categoria, e per le grandi
imprese (ad esempio nei settori delle banche, trasporti aerei, ferroviari,
auto-trasporti, tranviari, telecomunicazioni, energia, assicurazioni,
turismo). Sembra infatti esservi convenienza ad offrire al grande
pubblico degli utenti e dei consumatori la possibilità di ottenere
soddisfazione rapida e a condizioni economiche ragionevoli. L’offerta
di tale strumento al grande pubblico è destinata quindi ad avere
un effetto psicologico importante nei rapporti tra l'utente e la
grande impresa o associazione di imprese, pari a quello di un certificato
di garanzia del servizio, con un verosimile conseguente aumento
indiretto anche del loro volume di scambi.
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Conferma
del ricorso alla procedura, dopo che è insorta la singola controversia
Qualora il ricorso alla
presente forma di composizione della controversia sia convenuto
prima del sorgere della stessa, le parti sono tenute a darne conferma,
come da testo allegato.
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Conclusione
La Corte Arbitrale Europea
favorisce il ricorso ai mini-arbitrati in quanto essi svolgono a
suo avviso una funzione di giustizia per tutti di rilevanza sociale.
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