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CLAUSOLA COMPROMISSORIA
(Risoluzione delle controversie tramite conciliazione e arbitrato)

 

Salva la facoltà di ricorso ai procedimenti cautelari e speciali nella fase sommaria, qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà sottoposta, su richiesta di una delle Parti, a tentativo di conciliazione ad opera di un Conciliatore che sarà nominato d'intesa tra le Parti medesime.

In difetto di accordo sulla nomina, essa sarà effettuata dalla Sezione Appalti della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea, istituita dal Protocollo d'intesa stipulato in data 13 gennaio 2003 tra la Assimpredil e la Corte Arbitrale Europea.

Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito entro trenta giorni dall'intervenuta nomina del Conciliatore che, all'uopo, procederà alla convocazione delle Parti ed a formulare una proposta di risoluzione.

Se la conciliazione darà esito positivo, si redigerà processo verbale che dovrà essere sottoscritto dalle Parti e dal Conciliatore. Il verbale costituirà a tutti gli effetti contratto di transazione.

Se la conciliazione non riuscirà il processo verbale potrà indicare le ragioni del mancato accordo. Nell'ipotesi di mancato accordo, la controversia sarà deferita - come previsto nel Regolamento per Arbitrato nazionale rituale accelerato della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea, richiamato nel precitato Protocollo d'intesa e ove non sia vietato da espressa norma di legge - ad un arbitro unico che deciderà secondo diritto, da nominarsi in conformità al Regolamento medesimo, che le Parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

L'arbitrato, salva diversa volontà delle Parti, avrà sede nel capoluogo di provincia ove è sito l'immobile.

 

 

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