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CLAUSOLA
COMPROMISSORIA
(Risoluzione delle controversie tramite conciliazione e arbitrato)
Salva la facoltà di ricorso
ai procedimenti cautelari e speciali nella fase sommaria, qualsiasi controversia
che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle
inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione,
sarà sottoposta, su richiesta di una delle Parti, a tentativo di conciliazione
ad opera di un Conciliatore che sarà nominato d'intesa tra le Parti medesime.
In difetto di accordo sulla
nomina, essa sarà effettuata dalla Sezione Appalti della Delegazione Italiana
della Corte Arbitrale Europea, istituita dal Protocollo d'intesa stipulato
in data 13 gennaio 2003 tra la Assimpredil e la Corte Arbitrale Europea.
Il tentativo di conciliazione
dovrà essere esperito entro trenta giorni dall'intervenuta nomina del
Conciliatore che, all'uopo, procederà alla convocazione delle Parti ed
a formulare una proposta di risoluzione.
Se la conciliazione darà esito
positivo, si redigerà processo verbale che dovrà essere sottoscritto dalle
Parti e dal Conciliatore. Il verbale costituirà a tutti gli effetti contratto
di transazione.
Se la conciliazione non riuscirà
il processo verbale potrà indicare le ragioni del mancato accordo. Nell'ipotesi
di mancato accordo, la controversia sarà deferita - come previsto nel
Regolamento per Arbitrato nazionale rituale accelerato della Delegazione
Italiana della Corte Arbitrale Europea, richiamato nel precitato Protocollo
d'intesa e ove non sia vietato da espressa norma di legge - ad un arbitro
unico che deciderà secondo diritto, da nominarsi in conformità al Regolamento
medesimo, che le Parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.
L'arbitrato, salva diversa
volontà delle Parti, avrà sede nel capoluogo di provincia ove è sito l'immobile.
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