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REGOLAMENTO PER MINI-ARBITRATI SOLO SU DOCUMENTI

 



1.
Regolamento Interno della Delegazione Italiana e delle Sezioni

Il Regolamento Interno della Delegazione Italiana e delle Sezioni, facente parte della presente pubblicazione o come in seguito modificato, costituisce parte integrante del presente Regolamento ed è espressamente accettato dalle parti.

 



2.
Natura del procedimento

Per effetto dell'accettazione del presente Regolamento, le parti conferiscono ad un mandatario unico, denominato anche arbitro irrituale, il mandato di comporre stragiudizialmente la controversia tra di esse insorta, secondo equità, come intesa nell’ordinamento italiano.

 



3.
Controversie alle quali si applica il presente regolamento

I procedimenti instaurati davanti alla Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea per una amichevole composizione delle controversie di valore non superiore a euro 7.500 (compresa l’eventuale riconvenzionale), e che siano atte a giudizio insindacabile dell’arbitro ad essere risolte senza alcuna audizione orale e discussione orale e non siano troppo complesse per una procedura di mini-arbitrato accelerato solo su documenti, sono disciplinate dal presente Regolamento.

 



4.
Richiesta di mini-arbitrato

La parte che intenda instaurare un procedimento arbitrale in base al presente Regolamento per mini-arbitrati deve far pervenire tramite raccomandata alla Delegazione Italiana (o alla Sezione di essa concordata tra le parti), e alla controparte, la propria domanda, la relativa documentazione e inoltre la conferma, dopo l’insorgere della controversia, della propria volontà di ricorrere a tale procedura semplificata, come da testo standard allegato.

 



5.
Nomina del Mandatario in controversie tra più di due parti

Qualora vi siano più parti resistenti o ricorrenti, ed esse non si raggruppino automaticamente rispettivamente in un unico gruppo o comunque i componenti di ciascun gruppo non abbiano piena convergenza di interessi, le parti, con la stipula del presente Regolamento, accettano che la Sezione nomini un Mandatario unico. Il mandato avrà esecuzione in Italia e nel corso dello stesso, qualora le parti non abbiano scelto una lingua diversa per la procedura, sarà usata la lingua italiana.

 



6.
Documentazione da allegare e versamento

Alla domanda, sottoscritta dal ricorrente, deve essere allegata la documentazione che esso ritiene utile ai fini della decisione della causa e un versamento pari al 50% dei compensi e diritti amministrativi dell'arbitrato previsti dalla tariffa ufficiale in vigore della Delegazione. In difetto della conferma di cui all’art. 3 e/o del pagamento di detto 50%, non si darà corso alla procedura.

 



7.
Risposta

La parte convenuta, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, deve inviare alla Sezione designata e alla controparte a mezzo di raccomandata A.R. la propria risposta e la relativa documentazione trasmettendo contemporaneamente a detta Sezione il 50% dei costi dell'arbitrato, unitamente a lettera di conferma della propria volontà di ricorrere a tale procedura, redatta dopo il sorgere della controversia, come da testo standard allegato. In difetto di tale conferma nel termine di cui sopra, non si darà ulteriore corso alla procedura così come la procedura non avrà seguito qualora la parte convenuta non abbia provveduto al pagamento del 50% di cui sopra, salvo che tale ulteriore versamento non sia effettuato dal ricorrente.

 



8.
Disposizioni del mandatario arbitro irrituale

Entro 5 giorni dalla ricezione della risposta della parte convenuta, la Segreteria della Sezione Designata, salvo in caso di inesistenza della convenzione arbitrale o di mancata conferma della stessa, o di mancato versamento dell’intero importo indicato per il compenso dell’arbitro e per i diritti amministrativi della Delegazione Italiana e relativi accessori, designerà un unico mandatario, denominato anche arbitro irrituale, con il mandato a comporre stragiudizialmente la controversia, inviandogli l'intero fascicolo della controversia e dandone comunicazione alle parti. L'arbitro irrituale dovrà accettare l'incarico entro 76 ore - esclusi dal calcolo i giorni non lavorativi - a mezzo di telegramma o fax o telex (subito seguito da lettera raccomandata A.R.). In mancanza di Sue notizie entro tale termine, si riterrà che egli non abbia accettato. Esso potrà essere sostituito dalla Sezione designata in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, per seri motivi. Qualora a giudizio insindacabile dell’arbitro irrituale la questione non sia atta ad essere risolta senza il ricorso a prove testimoniali o l’audizione delle parti e/o discussione orale o sia troppo complessa per essere decisa con la procedura di un mini-arbitrato, l'arbitro ne darà comunicazione alle parti e alla Sezione designata per raccomandata A.R. entro 7 giorni dal ricevimento del fascicolo. In tal caso la controversia verrà risolta con le modalità e norme stabilite dal regolamento per l’arbitrato nazionale irrituale accelerato. Le parti accettano sin d'ora la composizione della controversia da parte dell'arbitro irrituale come manifestazione della propria volontà.

 



9.
Ricusazione del mandatario

Ciascuna parte può ricusare il mandatario entro 10 giorni liberi dal ricevimento della comunicazione della sua accettazione da parte della Sezione designata. La ricusazione dell’arbitro irrituale dovrà essere motivata e su di essa la Sezione designata dopo averla portata a conoscenza dell’altra parte e dell’arbitro irrituale, deciderà entro 10 giorni dal ricevimento della ricusazione, accogliendola o rigettandola.

 



10.
Regole del procedimento

L'arbitro irrituale è libero di regolare il procedimento nel modo che riterrà più opportuno attenendosi al presente Regolamento, all’equità e procedendo con la diligenza del buon padre di famiglia. Mediante il ricorso al presente Regolamento le parti esonerano espressamente l'arbitro irrituale, dall’ascoltarle di persona e dall’ascoltare testimoni e si impegnano a svolgere tutte le proprie argomentazioni solo per iscritto secondo le indicazioni dell’arbitro irrituale. Il mandato avrà esecuzione in Italia e nel corso dello stesso, qualora le parti non abbiano scelto una lingua diversa per la procedura, sarà usata la lingua italiana.

 



11.
Calendario del mini-arbitrato

L'arbitro irrituale procederà attendendosi in quanto possibile al calendario allegato. Solo in casi veramente eccezionali egli potrà derogare allo stesso informandone immediatamente la Segreteria. L'arbitro irrituale, ove lo ritenga opportuno, può richiedere alle parti un'ulteriore memoria scritta, da depositarsi entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

 



12.
Attestazioni scritte

L'arbitro irrituale non assume prove testimoniali. Le parti possono trasmettergli attestazioni scritte proprie o di terzi contenenti l'esposizione di fatti con in calce la dichiarazione che l'attestazione contiene tutta la verità e nient'altro che la verità, che il firmatario è a conoscenza che la dichiarazione sarà presentata all'arbitro irrituale e della responsabilità che assume in caso di dichiarazioni non veritiere o reticenti.

 



13.
Termine per la composizione della vertenza

Salvo casi del tutto eccezionali (in cui la Corte lo abbia autorizzato a derogarvi, concedendogli una proroga) l'arbitro irrituale deve comporre la vertenza entro 30 giorni dal ricevimento dell'ultima memoria richiesta alle parti, e comunque entro 90 giorni dalla propria accettazione dell'incarico. La composizione della controversia da parte dell'arbitro irrituale è inappellabile. Con l'accettazione del presente regolamento le parti rinunciano a tutti i mezzi di ricorso ed impugnazione rinunciabili, e si obbligano inoltre sul proprio onore a dare ad essa spontanea, integrale ed immediata esecuzione come manifestazione della propria volontà.

 



14.
Deposito della composizione – Comunicazione alle parti

Il testo della composizione della vertenza da parte dell'arbitro irrituale non deve essere comunicato da esso alle parti, ma deve essere solo depositato in originale, entro i termini di cui al precedente articolo, presso la Sezione Designata, che provvede a darne comunicazione alle parti a mezzo raccomandata A.R. entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento. L'arbitro irrituale, che non rispetti tale disposizione, rinuncia ad ogni azione nei confronti della Sezione designata ed impegna la sua responsabilità nei confronti della parte vittoriosa che non dovesse recuperare dalla parte soccombente gli ammontari da essa corrisposti all'arbitro irrituale e alla Sezione nonché le sue spese ed onorari di avvocato. La Sezione consegnerà sollecitamente alle parti la composizione della controversia depositata dall’arbitro irrituale in tanto in quanto risultino regolarmente incassate le somme da essa richieste alle parti a fronte dei compensi e costi della procedura.

 



15.
Regole di procedura disposte dal mandatario

Per ogni questione non disciplinata dal presente regolamento, l'arbitro irrituale procederà tenendo presente la natura semplificata del presente procedimento.

 

Tabella standard indicativa di durata di mini-arbitrato

 

Da invio a ricevimento della domanda giorni
5
Per risposta dell'altra parte (e invio della lettera di conferma) giorni
15
Per recapito della risposta giorni
5
Per nomina ed invio dell’incarto all'arbitro irrituale giorni
5
Per eventuale ordinanza istruttoria dell'arbitro irrituale giorni
10
Per ricevimento ordinanza dalle parti giorni
5
Per redazione della replica giorni
15
Per recapito della replica giorni
5
Per deposito decisione arbitro irrituale presso la Sezione giorni
30
Per esame da parte della Sezione giorni
5
Per consegna della decisione alle parti giorni
5
(ove siano state osservate le relative prescrizioni del Regolamento)
Totale giorni
105

 

Egregio Signor/Spettabile

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e p.c.
Spettabile
Delegazione Italiana
Corte Arbitrale Europea
Viale Cassiodoro, 3
20145 Milano

oppure ove sia stata designata una Sezione

Spettabile
Sezione..................................................
Corte Arbitrale Europea
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Conferma - a controversia insorta - di mandato a
comporre la controversia solo su documenti

 

Vi confermiamo che intendiamo sottoporre ad arbitrato irrituale solo su documenti la controversia insorta tra di noi, che trae origine dal contratto tra noi stipulato in data .................................................. e che è stata oggetto di richiesta di arbitrato irrituale da parte di .................................................. come da domanda inoltrata alla Delegazione Italiana/Sezione.................................................. della Delegazione Italiana di codesta Corte in data ..................................................

Tale controversia infatti, stante il suo modesto valore, da un lato non rende necessario, e dall'altro non troverebbe soddisfazione, nella messa in moto di un arbitrato tradizionale, i cui tempi e costi sono entrambi ad essa sproporzionati.

Valutata attentamente la natura della controversia siamo pertanto giunti alla conclusione che le nostre ragioni si prestano ad essere esposte solo per iscritto, rinunciando così noi ad un'audizione personale, e che i fatti possono essere provati mediante documenti e dichiarazioni scritte delle parti e/o di terzi che ne attestino la veridicità (dichiarando di essere a conoscenza della responsabilità in cui possono incorrere in caso di attestazioni non conformi alla verità, o deliberatamente incomplete o comunque non imparziali).

Rinunciamo quindi consapevolmente con la firma del presente compromesso ad essere ascoltati personalmente o tramite i nostri difensori, a richiedere prove orali (rinunzia che, se può trovare ingresso persino nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, rientra certamente nei nostri poteri, ancor più in un arbitrato irrituale) e alla discussione orale da parte nostra o di nostri difensori o incaricati.

Sottoponiamo pertanto la sopra indicata controversia ad arbitrato irrituale in base al Regolamento Mini-Arbitrati solo su documenti della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea.

Vogliate trasmettere alla delegazione Italiana/Sezione ..................................................e a noi copia della presente da voi firmata per accettazione, con l'intesa che tale nostro ulteriore incontro di volontà darà vita ad un accordo che confermerà definitivamente le nostre precedenti intese al riguardo, alle quali ci impegniamo a dare fedele e pronta attuazione.

Distinti saluti.
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per accettazione
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e-mail : info@cour-europe-arbitrage.org
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